Nella seduta del 18 giugno, la Conferenza Unificata delle Regioni e delle autonomie locali ha sancito l’intesa sul decreto del MISE che disciplinerà l’attestazione della prestazione energetica degli edifici dal 1° ottobre 2015, in sostituzione del DM 26 giugno 2009.
Le novità del nuovo APE
1) Introduzione di un APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni.
2) Il nuovo APE dovrà contenere la prestazione energetica globale dell’edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile; la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento; i dati relativi all’uso di fonti rinnovabili, le emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata.
3) L’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile, determinerà la classe energetica dell’edificio. Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore).
4) Tempo di efficacia: è confermata la validità di 10 anni dell’APE.
5) Nell’APE dovranno essere indicate le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli.
6) il Docet, il software semplificato per il calcolo delle prestazioni energetiche, verrà aggiornato dall'ENEA entro il 1°Ottobre
Il certificatore energetico
L’APE deve essere redatto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del Regolamento 75/2013.
Il certificatore che redige l’APE “deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione”.
Le sanzioni a carico del certificatore, del direttore dei lavori, del costruttore e del proprietario
Il decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del Dlgs 192/2005, relativo alle sanzioni
1) a carico del certificatore: multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto
2) a carico del direttore dei lavori: multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune
3) a carico del costruttore/proprietario: multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto.
I costi dell'APE e degli interventi di miglioramento delle prestazioni
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’Enea metterà online una sezione del suo sito che darà indicazioni sulle tecnologie e sui relativi costi per l’incremento della prestazione energetica degli edifici e sugli incentivi nazionali e regionali.
L’Enea fornirà, inoltre, le statistiche sugli APE (numero di APE registrati, controllati, validati e loro distribuzione per classe energetica) e una stima dei costi medi della redazione degli APE.
Gli annunci immobiliari
Il decreto introduce uno schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici nel quale saranno riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente, unitamente all'utilizzo delle emoticon per facilitare la comprensione.
Il SIAPE
Tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica saranno raccolti in un sistema informativo nazionale, denominato SIAPE, che Regioni e province autonome avranno l’obbligo di utilizzare, e che comprenderà la gestione di un catasto unificato degli APE, degli impianti termici e dei relativi controlli.
Il SIAPE sarà istituito dall’Enea entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, e sarà raccordato ai catasti regionali degli impianti termici. Successivamente si prevede di integrarlo anche con il catasto degli edifici.
Le novità del nuovo APE
1) Introduzione di un APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni.
2) Il nuovo APE dovrà contenere la prestazione energetica globale dell’edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile; la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento; i dati relativi all’uso di fonti rinnovabili, le emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata.
3) L’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile, determinerà la classe energetica dell’edificio. Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore).
4) Tempo di efficacia: è confermata la validità di 10 anni dell’APE.
5) Nell’APE dovranno essere indicate le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli.
6) il Docet, il software semplificato per il calcolo delle prestazioni energetiche, verrà aggiornato dall'ENEA entro il 1°Ottobre
Il certificatore energetico
L’APE deve essere redatto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del Regolamento 75/2013.
Il certificatore che redige l’APE “deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione”.
Le sanzioni a carico del certificatore, del direttore dei lavori, del costruttore e del proprietario
Il decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del Dlgs 192/2005, relativo alle sanzioni
1) a carico del certificatore: multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto
2) a carico del direttore dei lavori: multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune
3) a carico del costruttore/proprietario: multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto.
I costi dell'APE e degli interventi di miglioramento delle prestazioni
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’Enea metterà online una sezione del suo sito che darà indicazioni sulle tecnologie e sui relativi costi per l’incremento della prestazione energetica degli edifici e sugli incentivi nazionali e regionali.
L’Enea fornirà, inoltre, le statistiche sugli APE (numero di APE registrati, controllati, validati e loro distribuzione per classe energetica) e una stima dei costi medi della redazione degli APE.
Gli annunci immobiliari
Il decreto introduce uno schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici nel quale saranno riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente, unitamente all'utilizzo delle emoticon per facilitare la comprensione.
Il SIAPE
Tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica saranno raccolti in un sistema informativo nazionale, denominato SIAPE, che Regioni e province autonome avranno l’obbligo di utilizzare, e che comprenderà la gestione di un catasto unificato degli APE, degli impianti termici e dei relativi controlli.
Il SIAPE sarà istituito dall’Enea entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, e sarà raccordato ai catasti regionali degli impianti termici. Successivamente si prevede di integrarlo anche con il catasto degli edifici.