Con il DL 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", il Governo ha approntato modifiche e riforme all'amministrazione della giustizia.
In sede di conversione di tale DL, è stato aggiunto dalla Camera dei deputati all'art. 14 del DL, il seguente comma, che va a modificare l'art.161 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile "Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta pe cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima"
Compenso stimatori pignoramenti immobiliari
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