Con riferimento alla problematica connessa al deposito della sentenza C.Cost. in oggetto, e facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti pervenute al competente ufficio, in merito alla procedibilità delle pratiche ancora in corso relative alla L.R. 25/2008 “Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati”, in conformità ad analogo parere attinente alla L.R. 30/2009 reso dal Servizio Avvocatura regionale di questa Amministrazione, si rappresenta quanto segue:
- con la sentenza n. 163 del 2023, pubblicata sulla GURI del 2 agosto 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune disposizioni dell’art. 6 della legge regionale 23/05/2022 n.7, recanti modifiche a leggi regionali preesistenti.
In particolare, oggetto di censura è stata la proroga al 30 aprile 2023 dell’operatività temporale della legge regionale n. 25 del 2008 – “Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati” – contenuta nel comma 2 lettera a); la proroga al 30 aprile 2023, riguardante l’ammissione degli interventi comportanti modifiche all’aspetto esteriore degli edifici, anche nei territori assoggettati a tutela paesaggistica, sulla base dei decreti ministeriali ove vigenti, nelle more dell’adozione di provvedimenti conseguenziali all’accordo tra la Regione e l’odierno Ministero per la Cultura, destinato a confluire nei piani paesaggistici.
- L’art. 136, comma 1, Cost. dispone che “Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione“. L’art. 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87, stabilisce che “Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
La declaratoria di incostituzionalità, a differenza di un mutamento normativo sopravvenuto, espunge dall’ordinamento la norma in contrasto con la Costituzione con effetti ex tunc.
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 136 cost. e dell’art. 30 della citata legge n. 87 del 1953, le sentenze dichiarative d’illegittimità costituzionale di una norma producono la cessazione della sua efficacia erga omnes.
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 136 cost. e dell’art. 30 della citata legge n. 87 del 1953, le sentenze dichiarative d’illegittimità costituzionale di una norma producono la cessazione della sua efficacia erga omnes.
Gli effetti dell’incostituzionalità non si estendono tuttavia ai rapporti giuridici ormai esauriti in modo definitivo, ma hanno efficacia retroattiva rispetto a quelli ancora in corso, ossia alle istanze che alla data di pubblicazione della declaratoria di incostituzionalità non erano ancora esitate (in termini, TAR Campania, Napoli, II, 30 gennaio 2023, n. 670).
Di conseguenza, a tutti i procedimenti in corso, non sono più applicabili, a partire dal 3 agosto 2023 compreso (giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla GURI), le disposizioni della legge regionale n. 25 del 2008 – “Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati” – dichiarate incostituzionali con sentenza n. 163 del 2023.
Pertanto, per quanto sopra precisato, tutti i procedimenti, non conclusi, attivati ai sensi della L.R. 25/2008 – “Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati” – dovranno seguire l’iter ai sensi della normativa vigente.